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Sez. 2, Sentenza n. 3556 del 01/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147262 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1980-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147262-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*

Il riesame dei motivi addotti per negare la liberta provvisoria all'imputato non e consentito in Sede di legittimita perche il giudizio sulle esigenze di cautela processuale e sulla pericolosita del prevenuto da valutare ai fini della concessione del beneficio, e riservato al potere discrezionale dei giudici di merito i quali, per adempiere all'Obbligo della motivazione, non sono tenuti a fornire precisazioni in punto di fatto, trattandosi di semplici previsioni, sufficiente essendo al contrario che indichino in Forma generica gli elementi tenuti presenti nel formulare tali previsioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)