Sez. 2, Sentenza n. 3556 del 01/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147262 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
Il riesame dei motivi addotti per negare la liberta provvisoria all'imputato non e consentito in Sede di legittimita perche il giudizio sulle esigenze di cautela processuale e sulla pericolosita del prevenuto da valutare ai fini della concessione del beneficio, e riservato al potere discrezionale dei giudici di merito i quali, per adempiere all'Obbligo della motivazione, non sono tenuti a fornire precisazioni in punto di fatto, trattandosi di semplici previsioni, sufficiente essendo al contrario che indichino in Forma generica gli elementi tenuti presenti nel formulare tali previsioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)