Sez. 2, Sentenza n. 5831 del 24/06/1996 (Rv. 498282 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Distanze stabilite nei regolamenti locali - Scopi della norma - Conseguenze - Norme miranti alla tutela di interessi urbanistici generali - Carattere assoluto della distanza imposta - Configurabilità - Applicazione del criterio della prevenzione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
In materia di distanze nelle costruzioni, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongano un determinato distacco della costruzione dal confine, se hanno per scopo di incidere sui rapporti di vicinato al fine di evitare la formazione di intercapedini nocive all'igiene, alla salute e alla sicurezza degli stessi soggetti interessati dalla costruzione nella zona di confine, devono ritenersi richiamate negli articoli 873 e segg. del cod. civ., con conseguente applicazione del principio della prevenzione (sostituita alla metà della distanza di metri tre di cui al menzionato articolo 873 la metà della maggiore distanza minima stabilita nei regolamenti locali) principio che non è invece applicabile quando l'imposizione di una determinata distanza dal confine prevista nei regolamenti anzidetti mira a soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali (quali ad es. l'assetto urbanistico di una certa zona o l'ornato pubblico), nel qual caso - salve le eccezioni previste dallo stesso strumento urbanistico - la distanza dal confine è assoluta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)