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Sez. 3, Sentenza n. 28174 del 04/04/2019 Cc. (dep. 27/06/2019) Rv. 276362 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Sospensione della patente di guida - Termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276362-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, non è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto tale disposizione si applica alle sole sanzioni amministrative pecuniarie e la relativa disciplina non può essere oggetto di interpretazione estensiva, né di applicazione analogica. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che, nel caso di sanzione irrogata con la sentenza di applicazione della pena, la pronunzia di estinzione della sanzione amministrativa accessoria non può neanche discendere dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 221 com. 2, Cod. Strada art. 224 com. 3, Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)