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Sez. 4, Sentenza n. 27405 del 10/05/2018 Ud. (dep. 14/06/2018) Rv. 273088 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Declaratoria di estinzione del reato - Sospensione o revoca della patente - Competenza del Prefetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273088-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. (Nella fattispecie la Corte, con riferimento alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di trasmissione, ex art. 218 cod. strada, di copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza con riguardo alla revoca della patente di guida, ha precisato che spetta al Prefetto la verifica dei presupposti di legge per l'applicazione di una sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all'individuazione della sanzione da applicare).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 219, Cod. Strada art. 221 com. 2, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)