Sez. 3, Sentenza n. 18533 del 23/03/2011 Cc. (dep. 11/05/2011) Rv. 250291 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Manufatto abusivo - Sentenza di patteggiamento - Ordine di demolizione - Decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Ineseguibilità dell'ordine - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo (art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicazione sia dell'art. 2946 cod. civ., riguardante la prescrizione dei diritti e non delle sanzioni amministrative, sia dell'art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme di denaro).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 171, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)