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Sez. 3, Sentenza n. 1796 del 20/02/1991 (Rv. 471013 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Indennità per la perdita dell'avviamento | Condizioni - Immobili destinati a vendita all'ingrosso - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471013-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Indennità per la perdita dell'avviamento

In ipotesi di cessazione della locazione di immobile destinato all'esercizio di attività commerciale, l'indennità per la perdita dell'avviamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392, spetta solo in caso di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, cioè utilizzati come luoghi aperti alla frequentazione diretta (senza intermediazione), e strumentalmente negoziale, della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari ultimi dell'offerta dei beni o dei servizi commerciali, non anche, pertanto, nel caso di immobili adibiti a vendita all'ingrosso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)