Sez. 3, Sentenza n. 16627 del 16/07/2010 (Rv. 614565 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Attività di produzione e vendita di articoli per fruitori professionali - Diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, lo svolgimento nell'immobile locato dell'attività di vendita in favore dei c.d. fruitori professionali, cioè di altri imprenditori che acquistano il bene per destinarlo all'esercizio della propria impresa, rientra pienamente tra quelle che legittimano il conduttore a domandare, nel caso di mancato rinnovo del contratto, l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392. I fruitori professionali, infatti, rientrano nella categoria del "pubblico degli utenti e dei consumatori", di cui all'art. 35 della citata legge n. 392 del 1978, dalla quale, pertanto, resta esclusa soltanto l'attività di vendita in favore di soggetti (c.d. "grossisti") che a loro volta, rivendano i beni all'utilizzatore finale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento al conduttore che svolgeva nell'immobile locato l'attività di produzione e vendita a parrucchieri e a privati).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)