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Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 05/05/2000 (Rv. 536190 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536190-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

In tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 - e nell'art. 206 cod. strada che, a sua volta, richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norme prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza e, pronunziando nel merito, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)