Sez. 1, Sentenza n. 16569 del 05/08/2005 (Rv. 585399 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Riscossione - Formazione e trasmissione dei ruoli - Disciplina dell'art. 206 cod. strada - Specialità - Prevalenza su quella "generale" della riscossione delle imposte sui redditi - Termine applicabile - Di prescrizione ex art. 28 legge n. 689 del 1981 - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, con la disciplina della formazione e trasmissione dei ruoli dettata dall'art. 206, commi 2 e 3, cod. strada sono individuate le autorità che predispongono i ruoli, dei quali è pure prevista la trasmissione, dopo la loro formazione, all'intendente di finanza competente - cui, a sua volta, è assegnato il compito di darli in carico all'esattore -, ma non è stato individuato alcun termine per la relativa iscrizione, di tal che tale normativa, essendo speciale rispetto a quella generale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte dirette - richiamata dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui lo stesso art. 206, cod. strada rinvia al comma 1 -, deve prevalere su di essa, con la conseguenza che il decorso del termine resta disciplinato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che regola la prescrizione, rimanendo quindi esclusa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 206, Cod. Strada art. 209, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)