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Sez. U, Ordinanza n. 479 del 28/05/1992 (Rv. 477977 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Psicologi - Formazione dell'albo - Mancata iscrizione da parte del Commissario - Controversia relativa - Regime transitorio - Impugnazione - Pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477977-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

Nella controversia promossa per denunciare la mancata iscrizione nell'albo degli psicologi da parte del Commissario per la formazione dell'albo medesimo, nel periodo transitorio di applicazione della legge 18 febbraio 1989 n. 56, si deve escludere, in fase d'impugnazione, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo", non essendo questi titolare, in difetto di espressa previsione, di legittimazione ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 18/02/1982 num. 56 art. 15, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)