Sez. L, Sentenza n. 6615 del 23/07/1996 (Rv. 498690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Mancanza della preventiva proposizione della domanda amministrativa - Improponibilità dell'azione giudiziaria - Disciplina ex artt. 8 legge n. 533 del 1973 e 443 cod. proc. civ. - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Pure dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 cod. proc. civ., che - con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda" - sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.) la semplice improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)