Sez. 1, Sentenza n. 17764 del 16/10/2012 (Rv. 624530 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Titolarità dell'azione - Potere eccezionale e tipico - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in materia di liquidazione di compensi attinenti alla fase esecutiva del concordato preventivo.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE
La titolarità dell'azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico, emesso dal tribunale nell'ambito della fase esecutiva, posteriore all'omologazione, di una procedura di concordato preventivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)