Sez. 5, Sentenza n. 6065 del 12/05/2000 (Rv. 536422 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione - Esenzione fissata dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 - "Ogni altra tassa" - Nozione - Portata - INVIM - Inclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
L'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", contemplata dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999) per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi, si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di "imposta" o "tassa" in senso proprio del tributo concretamente in discussione, posto che il riferimento, presente nella norma, ad ogni altra "tassa", identifica di tutta evidenza un uso atecnico del termine il quale pertanto ricomprende nel suo ambito anche tipi di imposta ulteriori rispetto a quelle di registro e di bollo, e pertanto anche l'INVIM.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)