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Sez. 5, Sentenza n. 7493 del 22/05/2002 (Rv. 554630 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni ex art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Accordi di trasferimento o riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio - Applicabilità - Estensione.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554630-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)