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Sez. 5, Sentenza n. 2347 del 17/02/2001 (Rv. 543934 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni ex art. 19 legge n.74/1987 - Ambito di applicazione - Accordi di trasferimento o riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543934-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Le agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (in applicazione dell'esposto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esente da INVIM il conguaglio in denaro a fronte di un trasferimento immobiliare attribuito a uno dei coniugi in sede di conciliazione giudiziale sulla scioglimento della comunione dei beni, nell'ambito del giudizio di divorzio, il relativo verbale costituendo parte integrante del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 64 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 64 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 64 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)