Sez. 2, Sentenza n. 9102 del 09/01/2025 Ud. (dep. 04/03/2025) Rv. 287655-01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio abbreviato non condizionato - Parte civile costituita - Omesso deposito delle conclusioni scritte in fase di discussione - Revoca tacita - Esclusione - Condizioni.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio abbreviato non condizionato, la mancata presentazione delle conclusioni scritte non determina la revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui il difensore faccia richiamo alle conclusioni esposte nell'atto di costituzione o siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione della provvisionale o alla rifusione delle spese.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)