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Sez. 5, Sentenza n. 34922 del 29/04/2016 Ud. (dep. 17/08/2016) Rv. 267769 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Conclusioni scritte - Mancata presentazione - Revoca tacita - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267769-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

La mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorchè quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)