Sez. 4, Sentenza n. 39595 del 27/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237773 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Conclusioni scritte - Mancata presentazione - Revoca tacita - Esclusione - Ipotesi.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod.proc.pen.), allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)