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Sez. U, Ordinanza n. 391 del 15/06/1989 (Rv. 463091 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA DI COPIA INCOMPLETA DI SENTENZA - INIDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463091-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA DI COPIA INCOMPLETA DI SENTENZA - INIDONEITÀ - CONDIZIONI.*

Al fine di escludere il decorso del termine breve d'impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza, per essere stata questa consegnata in copia incompleta, priva di una o più pagine, può essere affermata, in difetto di un'espressa comminatoria della nullità medesima, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dello atto e quindi inciso negativamente sul pieno Esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso. (V 4140/83, mass n 429088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)