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Sez. 3 - , Sentenza n. 2321 del 31/01/2017 (Rv. 642713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Impugnazione – Termine breve – Decorrenza – Notifica di copia incompleta della sentenza – Inidoneità – Condizioni – Impedimento alla compiuta conoscenza dell’atto – Sufficienza – Attestazione di conformità della copia notificata all’originale – Onere di proporre querela di falso – Necessità - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La notificazione di copia incompleta della sentenza, siccome priva di una o più pagine, è nulla e preclude il decorso del termine cd. breve di impugnazione ove il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza abbia compromesso il suo diritto di difesa, impedendogli di conoscere compiutamente il contenuto dell'atto; a tal fine, peraltro, non occorre la proposizione di querela di falso avverso l'attestazione di conformità all'originale, apposta dal cancelliere del giudice "a quo" sulla copia della sentenza rilasciata alla parte per uso notifica, giacché tale attestazione non concerne anche la verifica della corrispondenza della copia autentica con quella che, successivamente, viene materialmente notificata alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)