Sez. 2, Sentenza n. 4140 del 16/06/1983 (Rv. 429088 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - CONSEGNA AL DESTINATARIO DI COPIA INCOMPLETA DELLA SENTENZA - EFFETTI - DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - CONSEGNA AL DESTINATARIO DI COPIA INCOMPLETA DELLA SENTENZA - EFFETTI - DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
La consegna al destinatario della notificazione della sentenza di copia incompleta (per Mancanza di una pagina) non dà luogo a nullità della notificazione, in Mancanza della relativa comminatoria nell'art. 160 cod. proc. civ., ma al compimento di un atto irrilevante o inefficiente, siccome sostanzialmente diverso da quello dovuto secondo l'art. 137 cod. proc. civ., per il quale la notificazione si esegue "mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi", con conseguente inidoneità a far decorrere il termine d'impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.. (V 6184/81, mass n 416957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)