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Sez. L, Sentenza n. 9101 del 04/11/1994 (Rv. 488380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Pensione di invalidità - Sussistenza o insussistenza del requisito reddituale ex art. 8 D.L. n. 463 del 1983 - Onere probatorio - Ripartizione - Certificazione dell'amministrazione finanziaria - Deduzione da parte dell'I.N.P.S. - Ammissibilità - Dichiarazione ex art. 24 legge n. 114 del 1977 - Deducibilità da parte dell'assicurato - Efficacia probatoria - Assimilazione alle scritture private - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE

In tema di pensione di invalidità, l'onere della prova della sussistenza o dell'insussistenza del requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, grava, rispettivamente, sull'assicurato o sull'I.N.P.S. secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.; peraltro, mentre l'Istituto non può avvalersi che dei normali mezzi probatori (quali, in materia, la certificazione dell'amministrazione finanziaria o la testimonianza di un funzionario della medesima), l'assicurato può utilizzare, anche in sede giudiziaria, la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114(sebbene essa sia menzionata dal citato art. 8 con precipuo riferimento alla fase amministrativa), e tale atto ha valore non già di mero indizio ma di piena prova documentale, con efficacia assimilabile a quella delle scritture private.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)