Sez. L, Sentenza n. 253 del 14/01/1988 (Rv. 456834 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL D.L. N. 468 DEL 1983 - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA - MEZZI PROBATORI NORMALI - DISPONIBILITÀ DA PARTE DELL'ISTITUTO - DICHIARAZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 114 DEL 1977 - UTILIZZABILITÀ DA PARTE DELL'ASSICURATO - VALORE PROBATORIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL D.L. N. 468 DEL 1983 - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA - MEZZI PROBATORI NORMALI - DISPONIBILITÀ DA PARTE DELL'ISTITUTO - DICHIARAZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 114 DEL 1977 - UTILIZZABILITÀ DA PARTE DELL'ASSICURATO - VALORE PROBATORIO.*
In tema di pensione d'Invalidità l'Onere della prova della sussistenza o dell'insussistenza del cosiddetto requisito reddituale, introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 468 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) e costituente condizione di esigibilità della prestazione previdenziale, grava, rispettivamente, sull'assicurato o sull'i.N.P.S. secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.; ma, mentre l'istituto non può avvalersi che dei normali mezzi probatori (quali, in materia, la certificazione della amministrazione finanziaria o la testimonianza di un funzionario della medesima), l'assicurato può utilizzare anche in Sede giudiziaria la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114, sebbene essa sia menzionata dal citato art. 8 con precipuo riferimento alla fase amministrativa, e tale atto ha valore non di mero indizio ma di piena prova documentale, con efficacia assimilabile a quella delle scritture private. (V 5099/87, mass n 453696; (V 3387/87, mass n 452423; (V 1809/87, mass n 451172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Decreto Legge 12/09/1983 num. 468 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)