Sez. 1, Sentenza n. 496 del 16/01/1992 (Rv. 475346 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Occupazione acquisitiva - Immobile espropriato - Valore venale - Determinazione - Piani di edilizia economica e popolare - Vincoli di destinazione - Previsione - Rilevanza - Conseguenze.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
In materia di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione del valore venale dell'immobile, da corrispondersi al privato che abbia subito la cosiddetta occupazione acquisitiva, deve tenersi conto dei vincoli di destinazione fissati da piani di edilizia economica e popolare, i quali, come piani di terzo livello adottati nell'ambito di una zonizzazione del territorio concorrono, senza perciò assumere contenuto e valore espropriativo, alla conformazione normativa del diritto di proprietà sui suoli interessati. Ne consegue che ai fini suddetti deve valutarsi l'indice di edificabilità stabilito dal piano, mentre, in caso di espropriazione che ricade su una parte del suolo da destinare alla realizzazione di infrastrutture dell'opera complessiva (nella specie, una strada), non rileva la destinazione, per effetto del piano stesso, della residua parte all'esecuzione di tale opera.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)