Sez. 1, Sentenza n. 2272 del 15/03/1999 (Rv. 524120 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Possibilità legali ed aspettative di edificazione - Vincolo preordinato ad esproprio - Irrilevanza - Regime urbanistico di riferimento - Accertamento - Riferimento al piano regolatore generale in attuazione del quale è stato apposto il vincolo - Necessità - Richiamo di pianificazioni anteriori - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale (nella specie l'inedificabilità di un fondo, comportante l'applicazione delle regole indennitarie prescritte per l'esproprio dei suoli agricoli, è stata desunta non da un'antica classificazione dell'area come agricola, ma dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale - verde pubblico e attrezzature per il tempo libero, agricolture eventualmente convenzionate, aree per carovane nomadi, attrezzature sportive - vigente al momento del decreto di espropriazione, anche se in attuazione della stessa il piano particolareggiato, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, e dunque il vincolo preordinato ad esproprio, ha attribuito all'area l'utilizzo per la costruzione di impianti sportivi).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)