Sez. 5, Sentenza n. 32046 del 10/06/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 261755 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Certificati di esecuzione lavori (CEL) rilasciati da committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori - Intregrazione del reato di cui all'art. 479 cod. proc. pen. - Esclusione - Rilevanza penale - Limiti.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falsità in atti, il certificato di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciato da committenti privati e funzionale a far conseguire al destinatario la qualificazione SOA per l'esecuzione di appalti pubblici costituisce certificato emesso da soggetto esercente un servizio di pubblica necessità e non atto pubblico, sicchè la sua falsificazione assume rilievo penale esclusivamente nei limiti di cui all'art. 481 cod. pen., e cioè solo nel caso di falso ideologico, e non anche nel caso di falsità materiale, non essendo l'art. 481 cod. pen. richiamato dall'art. 482 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la regolamentazione del CEL ad opera di norme di diritto pubblico non ha rilievo dirimente ai fini dell'individuazione della natura dell'atto, poichè la legge, nel disciplinare la procedura di qualificazione degli appaltatori di lavori pubblici, ha specificamente indicato quali attività della sequenza procedimentale possono considerarsi espressione dell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 482, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 40 CORTE COST., DPR 25/01/2000 num. 34 CORTE COST., DPR 05/10/2010 num. 207, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)