Sez. 5, Sentenza n. 5787 del 08/05/2000 (Rv. 536247 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Reddito di partecipazione di soci di società di persone - Rettifica in presenza di dichiarazione integrativa, presentata ex art. 33 legge n. 413/91 dalla sola società - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 33 n. 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, che riproduce l'art. 15 del precedente condono di cui al D.L. n. 429 del 1982, i soggetti cui sono imputati pro quota i redditi di una società o di un'associazione e dell'azienda gestita in comunione fra i coniugi possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società, ma la dichiarazione della società, dell'associazione, o del coniuge esplica efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante. Pertanto, ove i soci di una società di persone non abbiano a loro volta ed autonomamente presentato dichiarazione integrativa, non è precluso all'amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei loro redditi di partecipazione, non essendo questa impedita dalla dichiarazione integrativa presentata dalla sola società.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)