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Sez. 5, Sentenza n. 4281 del 23/03/2001 (Rv. 545134 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Reddito di partecipazione di soci di società di persone - Rettifica in presenza di dichiarazione integrativa, presentata ex art. 33 legge n. 413 del 1991 dalla sola società - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545134-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 33, n. 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i soggetti cui sono imputati pro quota i redditi di una società possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società, ma la dichiarazione della società esplica efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante. Pertanto, ove i soci di una società di persone non abbiano a loro volta ed autonomamente presentato dichiarazione integrativa, non è precluso all'amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei loro redditi di partecipazione, non essendo questa impedita dalla dichiarazione integrativa presentata dalla sola società.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)