Sez. 1, Sentenza n. 2173 del 15/03/1996 (Rv. 496369 - 01)
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE | Società di fatto - Dichiarazione integrativa ex art. 15 D.L. n. 429 del 1982 - Estensione degli effetti ai soci - Esclusione.
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE
La dichiarazione integrativa, presentata da una società di fatto ai sensi dell'art. 15 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, per usufruire del condono con definizione automatica dei redditi, spiega i suoi effetti solo nei confronti della società dichiarante e non anche nei confronti dei soci per i redditi loro imputati ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, atteso che l'art. 15, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, dopo aver precisato che i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni "possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla dichiarazione integrativa da parte della società o associazione" aggiunge che "la dichiarazione della società o associazione... esplica efficacia solo nei confronti del soggetto dichiarante".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)