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Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del 10/04/2017 (Rv. 643739 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Domanda giudiziale di accertamento di credito - Fallimento del convenuto nel corso del giudizio - Riassunzione secondo il rito ordinario innanzi al tribunale ordinario - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Configurabilità - Conseguenze - Incompetenza del giudice adìto - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643739-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)