Sez. 1, Ordinanza n. 10414 del 18/05/2005 (Rv. 582841 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Domanda di corresponsione di indennizzo e di risarcimento danni nei confronti (anche) di società dichiarata fallita durante il giudizio - Proposizione della domanda (nel caso, in riassunzione) secondo il rito ordinario avanti al tribunale ordinario - Questione di competenza - Esclusione - Questione in ordine al rito - Configurabilità - Conseguenze - Incompetenza del giudice adito - Configurabilità - Esclusione - Improponibilità della domanda - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa (Fattispecie avente ad oggetto domanda di pagamento del "giusto indennizzo" e di risarcimento dei danni da occupazione abusiva proposta con il rito ordinario nei confronti dell'A.N.A.S. e di una società dichiarata fallita nelle more del giudizio, che all'esito dell'interruzione veniva riassunto nei confronti del curatore fallimentare avanti al giudice ordinario anziché al giudice delegato al fallimento secondo il rito previsto dalla legge speciale. Il tribunale adito in riassunzione, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal curatore, dichiarava con sentenza la propria incompetenza. Nell'emettere pronunzia d'inammissibilità del proposto regolamento di competenza, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, osservando, ancora, che il tribunale, pur avendo qualificato come eccezione d'incompetenza la deduzione del curatore anziché nei corretti termini di questione di improcedibilità, aveva peraltro ulteriormente affermato che ogni credito verso il fallito dovesse essere, ai sensi degli artt. 52 e 92 legge fall., accertato nella sede concorsuale propria, e cioè dinanzi al giudice delegato, così facendo corretta applicazione delle norme e dei principi di diritto in materia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)