Sez. 5 - , Ordinanza n. 28367 del 07/11/2018 (Rv. 651226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudicato tributario - Istanza di rimborso di somme corrisposte in eccedenza - Giudizio di ottemperanza - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La domanda volta ad ottenere il rimborso di somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto statuito, con efficacia di giudicato, da una sentenza della commissione tributaria va proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che è inammissibile se spiegata in quelle del giudizio tributario "ordinario", perché proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)