Sez. 2, Sentenza n. 505 del 21/02/1972 (Rv. 356487 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - FINALITA - AUTONOMIA E DISTINZIONE DELLE DUE FASI - OMESSA PRONUNCIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O DECLINATORIA DI COMPETENZA - GIUDIZIO DI MERITO - SVOLGIMENTO - NECESSITA - PERSISTENZA - INERZIA DEL RICORRENTE - INIZIATIVA DEI CONVENUTI - PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - AMMISSIBILITA - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DI ESSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - FINALITA - AUTONOMIA E DISTINZIONE DELLE DUE FASI - OMESSA PRONUNCIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O DECLINATORIA DI COMPETENZA - GIUDIZIO DI MERITO - SVOLGIMENTO - NECESSITA - PERSISTENZA - INERZIA DEL RICORRENTE - INIZIATIVA DEI CONVENUTI - PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - AMMISSIBILITA - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DI ESSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
I procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, in relazione alle particolari finalita cui sono preordinate, danno luogo ad azioni che sono strumentalmente dirette ad assicurare, attraverso gli eventuali provvedimenti immediati ed urgenti, adottati in via provvisoria dal pretore, gli effetti della decisione che sara poi emessa nel successivo giudizio di merito. E poiche le due fasi in cui si articolano quei procedimenti, pur essendo reciprocamente collegate, restano tuttavia, per il loro oggetto, del tutto autonome e distinte, il giudizio di merito, che puo avere natura possessoria e petitoria a seconda dell'interesse e delle ragioni poste a fondamento della domanda, e non e circoscritto ad un semplice controllo dei provvedimenti cautelari emessi dal pretore, ma concerne principalmente la pretesa di merito fatta valere dall'attore, non solo deve seguire anche nel caso in cui il pretore non abbia emesso quei provvedimenti, oppure abbia declinato la propria Competenza a conoscere di tale pretesa, ma puo essere instaurato, pur nell'inerzia del denunciante, su istanza degli stessi convenuti, autori o proprietari dell'opera, i quali possono avere interesse a fare accertare, con effetti di cosa giudicata, l'inesistenza del diritto vantato dal denunciante: in tal caso l'Azione va qualificata petitoria o possessoria in base a quanto risulta dagli Atti. (nella specie, si sosteneva dai ricorrenti, convenuti nell'Azione di denuncia di nuova opera, che non avendo il denunciante precisato, dopo la fase cautelare, di voler agire in petitoria, il giudizio di merito aveva necessariamente natura possessoria perche tale natura e da attribuire ai provvedimenti provvisori del pretore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)