Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 23/05/1980 (Rv. 407220 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FASE PRETORILE DI COGNIZIONE SOMMARIA E FASE DI COGNIZIONE DEL MERITO - RAPPORTO - OGGETTO - DEDUZIONE NELLA SECONDA FASE DI DOMANDE DIRETTE A FAR VALERE UN DIRITTO DIVERSO DA QUELLO FATTO VALERE NELLA FASE PRECEDENTE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FASE PRETORILE DI COGNIZIONE SOMMARIA E FASE DI COGNIZIONE DEL MERITO - RAPPORTO - OGGETTO - DEDUZIONE NELLA SECONDA FASE DI DOMANDE DIRETTE A FAR VALERE UN DIRITTO DIVERSO DA QUELLO FATTO VALERE NELLA FASE PRECEDENTE - AMMISSIBILITA.*
Il procedimento speciale previsto dagli artt 700 e seguenti cod proc civ, e strumentalmente diretto ad assicurare, attraverso i provvedimenti immediati ed urgenti, gli effetti della futura decisione di merito, sicche, una volta pronunciati detti provvedimenti e rimesse le parti davanti al giudice competente per valore, la fase pretorile di cognizione sommaria si conclude, mentre con la citazione riassuntiva si da inizio alla fase di cognizione del merito, che e del tutto svincolata dalle condizioni cui e soggetta la prima, e concerne principalmente la pretesa di merito fatta valere dall'attore, e che non solo deve seguire anche nel caso in cui il pretore non abbia emesso quel provvedimento, ma puo essere instaurata, pur nell'inerzia della parte che ha chiesto il provvedimento, su istanza dell'altra o delle altre parti le quali possono avere interesse a fare accertare l'inesistenza del diritto vantato dall'istante o fare valere un loro controdiritto. Conseguentemente, nel giudizio di merito possono essere proposte tutte le possibili domande, anche riconvenzionali, attinenti al merito, pur se dirette a far valere un diritto diverso da quello cui si riferivano le domande formulate nel procedimento cautelare. (V 2986/77, mass n 386539; (V 505/72, mass n 356487; (V 3059/69, mass n 342979; (V 3796/68, mass n 337203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)