Sez. 1, Sentenza n. 13278 del 10/11/1998 Ud. (dep. 17/12/1998) Rv. 211869 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Concorso con il reato previsto dall'art. 21 della legge Merli - Possibilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
L'ipotesi di reato prevista dall'art. 674 cod. pen. può astrattamente concorrere con quelle previste dalla legge n. 319 del 1976 sull'inquinamento idrico (cd. legge Merli), ma a condizione che sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica in esame.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)