Sez. 1, Sentenza n. 9829 del 14/09/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202545 - 01
Acque | Inquinamento - Legge 10 maggio 1976 n. 319 - Finalità della norma - Indicazione - Concorso delle violazioni di tale legge con il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Ammissibilità - Condizioni.
Acque
La normativa speciale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 prevede gli scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo senza autorizzazione, dovendo per scarico intendersi qualsiasi versamento di rifiuti, pur se riferito ad eventuali episodi isolati e saltuari ed a nulla rilevando lo stato (liquido o meno) dei rifiuti scaricati. Detta legge si propone di tutelare le acque, il suolo ed il sottosuolo (considerati come risorse, cioè quali beni giuridici) contro ogni forma di inquinamento, e le violazioni da essa previste possono concorrere con il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose - solo quando la condotta dell'agente sia atta a provocare, per la natura e la quantità di ciò che viene scaricato, molestie alle persone esposte alle conseguenze dello scarico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)