Sez. 3, Sentenza n. 25037 del 25/05/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250618 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Contravvenzioni in tema di tutela delle acque e in materia di rifiuti - Concorso formale - Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)