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Sez. U, Sentenza n. 1654 del 21/09/1970 (Rv. 347588 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - CASSA MUTUA MALATTIE ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347588-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - CASSA MUTUA MALATTIE ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*

Un ente pubblico deve essere qualificato 'economicò quando eserciti un'attivita imprenditoriale, diretta alla produzione di beni e servizi o di intermediario negli scambi, ponendosi sullo stesso piano, in regime di concorrenza, effettiva o anche meramente potenziale, con i privati svolgenti analoghe attivita, allo scopo di realizzare, immediatamente e direttamente, un fine di lucro e, nel contempo, mediatamente e indirettamente, una finalita pubblica. (nella specie, e stata esclusa tale classificazione per la cassa mutua malattie esercenti attivita commerciali della provincia di Milano, istituita con l 27 novembre 1960 n 1397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)