Sez. 5, Sentenza n. 24421 del 17/05/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234161 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE | Legge n. 46 del 2006, art. 9 - Abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. sul potere di impugnazione anche agli effetti penali - Impugnazione proposta prima dell'entrata in vigore della novella - Assenza di disciplina transitoria - Criterio del "tempus regit actum" - Ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE
L'abrogazione ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non causa l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, in assenza di una disciplina transitoria che deroghi al generale principio per il quale il giudizio sulla validità dell'atto deve riferirsi alla legge vigente al momento della sua emissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)