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Sez. 5, Sentenza n. 11162 del 16/03/2006 Cc. (dep. 30/03/2006) Rv. 233459 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE | Sopravvenuta abrogazione della norma sull'impugnazione anche agli effetti penali - L. n. 46 del 2006, art. 9 - Impugnazione proposta prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice - Assenza di disciplina transitoria - Applicazione del criterio "tempus regit actum" - Ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233459-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE

La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio "tempus regit actum", secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)