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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 19/01/1995 (Rv. 489749 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA | Contratto verbale costitutivo con conferimento del godimento di beni immobili - Nullità - Principio della conservazione del negozio giuridico ex art. 1367 c.c. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489749-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA

Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n.9 cod. civ. il quale contempla la forza scritta "ad substantiam" per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 cod. civ., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)