Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 04/07/1987 (Rv. 454255 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - CONFERIMENTO IN GODIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA RELATIVA NON STIPULATA IN FORMA SCRITTA - NULLITÀ - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - CONFERIMENTO IN GODIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA RELATIVA NON STIPULATA IN FORMA SCRITTA - NULLITÀ - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza Determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n. 9 cod. civ. il quale contempla la Forma scritta "ad substantiam" per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 cod. civ., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la Forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento. (V 5761/81, mass n 416462; (V 988/63, mass n 261414; (Conf 2017/82, mass n 419864; (contra 3631/85, mass n 441224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)