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Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 13/10/1972 (Rv. 360811 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA GRAVE DEL SANITARIO - NOZIONE - SCELTA DA PARTE DI UN CHIRURGO DI UN METODO SPERIMENTATO IN PRECEDENZA CON RISULTATI ALTERNI, MA NON RIPUDIATO ALLA STREGUA DEL PROGRESSO SCIENTIFICO - COLPA GRAVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360811-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA GRAVE DEL SANITARIO - NOZIONE - SCELTA DA PARTE DI UN CHIRURGO DI UN METODO SPERIMENTATO IN PRECEDENZA CON RISULTATI ALTERNI, MA NON RIPUDIATO ALLA STREGUA DEL PROGRESSO SCIENTIFICO - COLPA GRAVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La colpa grave del professionista sanitario si risolve in un'ipotesi particolarmente grave di imperizia e, precisamente, nella totale difformita del metodo o della tecnica, su cui la scelta e caduta, da quelle regole che, per il comune consenso delle autorita scientifiche e per consolidata sperimentazione, si possono considerare acquisite alla scienza ed alla pratica, si da costituire il necessario corredo, culturale e sperimentale del professionista che si dedichi ad un particolare settore della medicina. Il complesso di quegli insegnamenti costituisce il limite oltre il quale la liberta di scelta del professionista non puo andare. Nel settore della chirurgia non puo ascriversi a colpa grave dell'operatore la scelta che egli faccia di un metodo piuttosto che di un altro, fra quelli sperimentati in passato con esiti alterni e giudicati dai singoli autori e dalle varie scuole in modo contrastante, ma non ripudiati alla stregua del progresso scientifico in atto. (nella specie si trattava, per una frattura dell'osso del femore, della scelta tra infibulazione con osso di vitello e consolidazione dell' osso fratturato con chiodo o vite metallica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)