Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 25/06/1983 (Rv. 429291 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - RITARDO NELLA RESTITUZIONE DEL FONDO - DANNO RELATIVO - VALUTAZIONE EX ART. 1591 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - RITARDO DERIVANTE DALLA DURATA DEL GIUDIZIO SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA - COMPUTO DEL "CORRISPETTIVO CONVENUTO" - RIFERIMENTO AL CANONE LEGALE GIUDIZIALMENTE DETERMINATO IN PENDENZA DELLA MORA DELL'AFFITTUARIO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - RITARDO NELLA RESTITUZIONE DEL FONDO - DANNO RELATIVO - VALUTAZIONE EX ART. 1591 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - RITARDO DERIVANTE DALLA DURATA DEL GIUDIZIO SUL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA - COMPUTO DEL "CORRISPETTIVO CONVENUTO" - RIFERIMENTO AL CANONE LEGALE GIUDIZIALMENTE DETERMINATO IN PENDENZA DELLA MORA DELL'AFFITTUARIO - NECESSITÀ.*
In tema di affitto di fondo rustico, nel caso di inadempienza dell'affittuario e di conseguente anticipata risoluzione del contratto, gli effetti della quale retroagiscono alla data della domanda, la responsabilità (contrattuale) dell'affittuario stesso per il danno derivante dalla ritardata restituzione del fondo deve essere valutata alla stregua dell'art. 1591 cod. civ., anche se il ritardo sia dipeso dalla durata del giudizio volto all'accertamento del diritto alla restituzione, ma, se tale giudizio sia stato unificato (processualmente) e condizionato (concettualmente) a quello attinente alla Determinazione del canone legale, una volta giudizialmente effettuata detta Determinazione, l'affittuario in mora nella restituzione del fondo non può essere tenuto, per effetto della legislazione vincolistica, a corrispondere al locatore un canone diverso da quello legale, in quanto l'espressione "corrispettivo convenuto", contenuta nell'art. 1591 citato - da riferire al canone che il locatore avrebbe continuato a percepire dall'affittuario in costanza di normale svolgimento del rapporto - non consente la reviviscenza, sia pure nel periodo di mora a restituire la cosa, di un canone superiore a quello fissato dalla indicata legislazione. (V 2168/80, mass n 405835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)