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Sez. L, Sentenza n. 452 del 29/01/1977 (Rv. 383999 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - TERZA FORMA DI CONTRATTO - CONFIGURABILITA - CONTRATTO CON CLAUSOLA DI STABILITA - EFFETTI - PATTO DI STABILITA STIPULATO SOLO A FAVORE DEL PRESTATORE D'OPERA - DISCIPLINA EX ART 2097 COD CIV E LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383999-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - TERZA FORMA DI CONTRATTO - CONFIGURABILITA - CONTRATTO CON CLAUSOLA DI STABILITA - EFFETTI - PATTO DI STABILITA STIPULATO SOLO A FAVORE DEL PRESTATORE D'OPERA - DISCIPLINA EX ART 2097 COD CIV E LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA.*

In materia di contratti di lavoro, accanto alle figure tipiche del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, esiste una terza Forma di contratto, che presenta, in certa misura, i requisiti caratteristici delle prime due: cio si verifica quando le parti stipulano clausole di stabilita per accordarsi su una certa durata minima del rapporto, cosi che, pur garantendosi per tale durata minima gli effetti obbligatori del contratto a termine, non rimangono escluse le garanzie del normale rapporto a tempo indeterminato. Tuttavia, quando il patto di stabilita opera solo a favore del prestatore d'opera, fermo restando il suo potere di recesso, si ha un contratto di lavoro stabile, la cui natura resta insensibile alle regole dell'art 2097 cod civ e della legge 18 aprile 1962, n 230. (Conf 262/71, mass n 349717).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)