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Sez. 2, Sentenza n. 262 del 04/02/1971 (Rv. 349717 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - EFFETTI - LIMITAZIONE DELLA FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO DI RECESSO AD NUTUM - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE - NORMATIVA DELL'ART 2097 COD CIV E DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349717-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - EFFETTI - LIMITAZIONE DELLA FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO DI RECESSO AD NUTUM - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE - NORMATIVA DELL'ART 2097 COD CIV E DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - INAPPLICABILITA.*

La particolare clausola, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare, con la quale viene garantita al prestatore di lavoro la conservazione del posto per una durata minima (che puo anche essere fissata in relazione ad un determinato limite di eta, prima del quale il lavoratore non puo essere licenziato o collocato in quiescenza) salvo casi particolari ed anormali, si traduce in un patto di relativa stabilita a favore del prestatore d'opera, con la preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facolta di risolvere unilateralmente il rapporto che e, viceversa, consentita al prestatore d'opera. Tale stabilita non altera, pero, alle sue origini la natura del contratto(il quale nasce e si sviluppa come contratto a tempo indeterminato, eppercio insensibile alla regola di cui all'art 2097 cod civ (sui requisiti formali del contratto di lavoro a tempo determinato e sulla prova relativa alla apposizione del termine) ed alla legge 18 aprile 1962, n 230. (nella specie, peraltro(il rapporto si era esaurito in epoca anteriore all'entrata in vigore di quest'ultima legge, che si pretendeva avesse operato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a termine e precluso la prova orale relativa alla clausola di stabilita. (V 1064'69, mass n 339557' 1059'69, mass n 339549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)