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Sez. L, Sentenza n. 6637 del 02/06/1992 (Rv. 477483 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere | Affermazione ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Prova del danno - Onere della parte - Inosservanza - Liquidazione equitativa del danno - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477483-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere

L'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)