Sez. L, Sentenza n. 1572 del 17/03/1981 (Rv. 412230 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PASSAGGIO DA UNA FORMA DI GESTIONE ALL'ALTRA - ASSUNZIONE DIRETTA DEL PERSONALE PRIMA UTILIZZATO A SEGUITO DI DISTACCO DA ALTRO ENTE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MERA SUCCESSIONE CRONOLOGICA DI RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PASSAGGIO DA UNA FORMA DI GESTIONE ALL'ALTRA - ASSUNZIONE DIRETTA DEL PERSONALE PRIMA UTILIZZATO A SEGUITO DI DISTACCO DA ALTRO ENTE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MERA SUCCESSIONE CRONOLOGICA DI RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Nel caso di passaggio da una Forma di gestione, caratterizzata dall'utilizzazione di personale distaccato, da altra azienda, ad altra nella quale il personale e assunto direttamente dall'ente a favore del quale il distacco era stato disposto, non e configurabile un trasferimento di azienda, ma solo un mutamento strutturale degli elementi obiettivi di essa, con conseguente mera successione cronologica di rapporti di lavoro distinti, essendosi estinto per novazione soggettiva il rapporto intercorrente con l'ente distaccante. (V 6202/80, mass n 409924; (V 1022/79, mass n 397217; (V 3888/78, mass nn 393486, 393485 e 393484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)