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Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013 (Rv. 629131 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale - Estensione della disciplina a tutti i legittimati passivi - Sussistenza - Estraneità dei legittimati passivi al giudizio penale a carico del reo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629131-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (Principio enunciato con riferimento alla responsabilità del Ministero della salute - e per esso dei suoi funzionari - per non avere adottato gli accorgimenti utili a scongiurare i danni da emotrasfusione, effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito a tale scopo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)