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Sez. 1, Sentenza n. 23872 del 07/11/2014 (Rv. 633174 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - Corresponsabilità con l'autore del fatto illecito - Solidarietà risarcitoria ex art. 2055 cod. civ. - Configurabilità - Applicabilità del termine prescrizionale di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ. - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633174-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di prescrizione nel più lungo termine derivante da reato, l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario (CONSOB) chiamata in corresponsabilità, con l'autore del fatto, per omessa vigilanza presuppone la sussistenza di un titolo di responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario o dipendente, non potendo quel termine automaticamente estendersi alla medesima autorità quando sussista una mera obbligazione solidale a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva, a norma dell'art. 2043 cod. civ., con l'autore del reato, ferma la solidarietà risarcitoria ex art. 2055 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)